Riforma pensioni: esclusione dal meccanismo del massimale per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.
17 gennaio 2019 – h. 14.11
TITOLO II
TRATTAMENTO DI PENSIONE ANTICIPATA “QUOTA 100” E ALTRE DISPOSIZIONI PENSIONISTICHE
Articolo 14
(Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione con almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi)
1. In via sperimentale per il triennio 2019-2021, gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall’INPS, nonché alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono conseguire il diritto allapensione anticipata al raggiungimento di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 38 anni, di seguito definita “pensione quota 100”. Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2021 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data, ferme restando le disposizioni del presente articolo. Il requisito di età anagrafica di cui al presente comma, non è adeguato agli incrementi alla speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni. I