Covid_19 – Lettera al Presidente del Consiglio di Stato e Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa
Roma, 13 marzo 2020
Carissimi Colleghi,
viviamo un momento inedito di incertezza e preoccupazione.
L’Associazione esprime piena vicinanza a tutti gli attori della giustizia amministrativa ‒ non solo i giudici, ma anche il personale amministrativo, i tecnici che in questi giorni stanno testando i dispositivi tecnologici più idonei, e le forze dell’ordine che presidiano l’Istituto ‒ ed il più fervido apprezzamento per la responsabilità con la quale, tra mille ostacoli, anche in questi giorni continuano ad essere depositate e pubblicate le sentenze e i pareri sui ricorsi straordinari.
È noto che il decreto-Legge 8 marzo 2020, n. 11, ha dettato misure per affrontare l’emergenza epidemiologica nel settore della giustizia, anche amministrativa.
Le misure processuali ivi previste hanno tuttavia bisogno di essere attuate in modo efficiente e coerente. A tal fine, auspichiamo che il Consiglio di Presidenza possa dettare quanto prima le necessarie direttrici organizzative, soprattutto quelle relative alle più ordinate ed omogenee modalità di recupero degli affari per i quali è stato disposto il rinvio ex lege.
L’Associazione condivide inoltre la preoccupazione espressa quest’oggi dal Presidente del Consiglio di Stato sul fatto che il decreto legge sopra menzionato sia stato in parte superato dall’aggravamento del quadro epidemiologico e dalle sopravvenute misure di contenimento nel frattempo adottate dal Governo in via amministrativa.
Ritiene pertanto che il quadro normativo debba essere aggiornato quantomeno in due direzioni.
Da un lato, va valutata l’opportunità di coordinare il periodo di sospensione delle attività giudiziarie (attualmente in vigore sino al 23 marzo 2020, con l’unica eccezione dei pronunciamenti cautelari adottati con rito monocratico) con le prescrizioni emergenziali successivamente emanate ed efficaci sino al 3 aprile 2020.
Per il periodo successivo (e sino al 31 maggio 2020), andrebbe invece introdotta – in via del tutto eccezionale – una disposizione processuale che autorizzi i Collegi giudicanti ad introitare le cause, anche di merito, senza discussione orale e sulla scorta dei soli atti depositati, salva ovviamente la possibilità per gli avvocati di chiederne il differimento (a data successiva al 31 maggio 2020), al fine della trattazione orale oppure per avvalersi della possibilità di depositare documenti, memorie e repliche nel rispetto dei termini di cui all’art. 73 c.p.a.
L’Associazione seguirà tutti gli sviluppi ed assumerà tutte le iniziative rese necessarie dalla situazione che i magistrati si troveranno di volta in volta ad affrontare, al fine di garantire la continuità e l’efficienza del servizio della giustizia amministrativa.